Il transferimento o il non ritorno illecito dei bambini
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Un genitore può legittimamente sentirsi libero di decidere di trasferirsi con i propri figli in un altro stato, soprattutto quando ne è il principale responsabile. Affinché questo trasferimento sia legittimo, è necessario il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione al trasferimento del tribunale o di un’altra autorità. E’ inoltre possibile che le leggi in vigore esigano il consenso dell’altro genitore per un trasferimento in un posto più lontano ma all’interno dello stesso paese.
Un esempio: Durante le vacanze partite con i vostri figli, senza il padre, per visitare la vostra famiglia nel vostro paese d’origine. La relazione con il vostro partner non sta andando molto bene. Sia i vostri genitori che i vostri amici vi suggeriscono allora di rimanere con i vostri bambini e non di ritornare da lui. Sappiate che, nonostante siate stati autorizzati ad uscire dal vostro paese di residenza abituale con i vostri figli per le vacanze, nell’eventualità che vi rimaniate più a lungo del previsto, il non ritorno dei bambini può essere considerato come un non ritorno illecito e ciò può avere conseguenze molto gravi.
Pertanto, anche quando la legge concede la custodia esclusiva dei bambini a uno dei due genitori, l’altro può avere un diritto di veto rigurado al trasferimento. Nel caso in cui ci siano più titolari della responsabilità genitoriale, come ad esempio un tutore legale, anche quest’ultimi devono ugualmente acconsentire al trasferimento all’estero. In caso di mancato consenso, bisogna presentare una specifica richiesta al tribunale o ad un’altra autorità competente per ottenere un’autorizzazione al trasferimento all’estero.
E’ dunque fondamentale, per il genitore che pensa di trasferirsi all’estero, di informarsi sulle necessarie autorizzazioni. Tale informazioni sono fornite da consulenti legali specializzati, dall’Autorità centrale (la pagina web esiste solamente in inglese e francese) istituita dalla Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori nel paese di residenza o dai consulenti facenti capo al Servizio Sociale Internazionale
Da un punto di vista psicologico, esiste una profonda differenza tra un legittimo trasferimento dei bambini da un stato all’altro ed il trasferimento o non ritorno illecito.
Con il trasferimento e non ritorno illecito dei bambini, tutti i contatti con l’altro genitore e con tutto il loro ambiente sociale (casa, scuola, attività sportive, parenti, amici, vicini ed animali domestici) vengono interrotti completamente e bruscamente. Il trasferimento e non ritorno illecito possono avere gravi conseguenze psicologiche, oltre a mettere a repentaglio i diritti fondamentali dei bambini ad intrattenere regolari contatti con entrambi i genitori. Questo diritto è garantito dalla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
I bambini possono reagire in diversi modi: comportamenti aggressivi; depressioni; chiusura a riccio su se stessi; paura di essere abbandonati o perdita di fiducia nei confronti dei genitori. A volte i bambini possono anche sviluppare problemi sia fisici (quali problemi del sonno, della lingua, mal di pancia, ecc.) che emotivi, come ad esempio difficoltà di esprimere affetto, perdita del amorproprio o ancora creazione di un’immagine distorta della realtà.
Il trasferimento o non ritorno illecito dei bambini possono dare luogo ad una catena di reazioni, dall’intervento del giudice o della polizia ad azioni individuali da parte dei membri della famiglia per recuperare il bambino. Questi tipi di interventi possono aggravare l’impatto negativo su quest’ultimo. Nei casi più estremi, i bambini sono costretti a vivere nascosti o in fuga perpetua: tutto questo nuoce gravemente al loro sviluppo psico-fisico.
I mediatori invitano i genitori che attraversano una grave crisi coniugale a fare attenzione a questi rischi, sottolineando l’importanza, per i bambini, di avere una relazione affettiva ed emotiva stabile con entrambi i genitori ed il resto della famiglia.
Generalmente, il trasferimento o il non ritorno illecito dei bambini comporta conseguenze giudiziarie importanti. Il ricorso alle vie giudiziarie civili in caso di violazione del diritto di custodia in seguito ad un trasferimento o non ritorno illecito dei bambini sono previsti dal diritto internazionale, regionale e nazionale. Il genitore che lascia il paese o che resta all’estero con i propri figli senza le necessarie autorizzazioni rischia di dover affrontare le procedure di diritto civile del paese in cui si trova: tali procedure possono concludersi con un’istanza di rimpatrio dei bambini nel paese in cui vivevano prima del trasferimento.
A ciò si aggiunge la possibilità che una denuncia penale nel paese in cui il genitore risiedeva prima del trasferimento può portare a sanzioni nel paese in cui i bambini sono stati condotti, tra cui una condanna al carcere.
E’ importante sottolineare che, oltre al rischio di un isolamento sociale, l’ansia e lo stress legati alle conseguenze giudiziarie che queste situazioni possono comportare, il genitore può soffrire di forti depressioni, a cui si aggiunge la perdita di fiducia dei bambini nei confronti del genitore, come testimoniano molte persone, oggetto di sottrazioni durante la loro infanzia.
Per il genitore privato dei propri figli, il trasferimento o non ritorno è vissuto come uno choc. La relazione genitore-figlio viene infatti interrotta in modo brusco e brutale ed il genitore teme di non rivedere mai più i propri figli.
I sentimenti d’ansia, disperazione ed impotenza che ne derivano aumentano quando il genitore non sa dove si trovano e come stanno i propri bambini; anche quando riesce a localizzarli, quest’ultimo può avere difficoltà a contattarli ed a ritessere legami con loro.
Oltre a ciò, anche nel caso in cui il genitore lontano abbia il diritto o la possibilità di vedere i suoi bambini, ci possono essere ostacoli di natura materiale all’incontro dovuti principalmente alle distanze geografiche, al costo del viaggio e alle restrizioni per ottenere il visto. La relazione genitore-figlio può essere impedita, inoltre, nel caso in cui l’accesso alle moderne tecnologie sia difficile nel paese in cui attualmente risiedono i bambini, oppure se il bambino non è ancora in grado di parlare. Un ulteriore problema può essere dovuto al fatto che il bambino, dopo un certo periodo di tempo, non è più in grado di parlare la lingua del genitore in questione.
La Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori definisce come illecito qualsiasi trasferimento o non ritorno di minori di età inferiore ai 16 anni dal loro luogo di residenza abituale, allorquando questa decisione viola il diritto di custodia di uno dei due genitori (vedere Articolo 3 della Convenzione dell’Aia del 1980).
La convenzione stabilisce procedure tese ad assicurare l’immediato ritorno del bambino nel proprio paese di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita del genitore a cui il figlio è stato tolto. I tribunali del paese in cui il bambino è stato trasferito o è trattenuto devono ordinare il suo immediato ritorno nel paese di residenza abituale. Solo in casi eccezionali, la convenzione ammette eccezioni.
Per evitare decisioni contraddittorie sul diritto di affidamento, la convenzione prevede che, durante tutta la procedura del rientro, nessuna decisione sul merito dell’affidamento venga presa nel paese in cui vive il bambino. E’ soltanto dopo il rimpatrio dei bambini che i tribunali del paese di residenza abituale determineranno la suddivisione dell’autorità genitoriale e decideranno sulla residenza del bambino.
Informazioni sull’applicabilità della convenzione ai singoli casi vengono date dalle autorità centrali istituite in ogni Stato, parte alla convenzione. Le autorità centrali (la pagina web esiste solamente in inglese e francese) forniscono anche informazioni sulle altre normative regionali, multilaterali e bilaterali applicabili ai casi di trasferimento o non ritorno illecito dei bambini.
Quando i due paesi coinvolti non hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980, altri strumenti giuridici bilaterali, multilaterali o regionali possono venire in aiuto. E’ anche possibile ricorrere alle leggi nazionali degli stati coinvolti.
Nella maggior parte dei paesi, il genitore che ha trasferito illecitamente il figlio rischia una pena tra i sei mesi ed i dieci anni di carcere; può essere perseguito per reato penale (la sottrazione di minori) ed essere dichiarato colpevole del reato d’oltraggio alla corte se non rispetta l’ordine del giudice di riportare il bambino. Infine, il caso può anche ricadere nell’ambito d’applicazione della legislazione sull’immigrazione.
La mediazione familiare internazionale si confronta sempre con numerosesfide, di norma assenti nelle questioni affrontate nei conflitti domestici non coinvolgenti due paesi, quali la distanza geografica tra i membri della famiglia; l’interazione di diversi sistemi giuridici o i tempi. La principale posta in gioco è comunque sempre il rischio della rottura dei legami genitori-figli: nello specifico, le sfide dei trasferimenti e dei non ritorni illeciti dei bambini sono i tempi serrati durante i quali la mediazione deve aver luogo per conformarsi al quadro giuridico ed alla disposizioni previste dalla legge.
In certi stati, i servizi di mediazione specializzati si svolgono in modo parallelo e cooperarono con i meccanismi giuridici della Convenzione dell’Aia del 1980 per trattare questi casi; nonostante ciò, il contenuto della mediazione rimane sempre confidenziale.
In linea generale, la mediazione familiare internazionale può essere usata in tutte le fasi della procedura giudiziaria senza, per questo, interrompere la comunicazione e la cooperazione con le strutture amministrative e giudiziarie coinvolte.
Una mediazione è possibile subito dopo un trasferimento o un non ritorno dei bambini, oppure al momento stesso di presentare ricorso all’inizio della procedura giudiziaria: poiché permette di evitare un ritorno forzato dei bambini, i genitori sono spesso informati – in questa fase – dalle autorità giudiziarie ed amministrative stesse della possibilità di ricorrere alla mediazione. I mediatori sono ben consapevoli dei limiti temporali e quindi sono abituati ad agire rapidamente.
Quando la mediazione viene iniziata dopo una decisione giudiziaria (come nel caso di un ordine di rimpatrio immediato del bambino ad opera di un tribunale) o in seguito ad un ricorso in appello, essa permette di accelerare la risoluzione del conflitto. Anche quando i due genitori hanno posizioni totalmente differenti, il fatto che una procedura di ricorso possa durare molto tempo senza alcuna garanzia di successo, può spingere le parti a trovare un accordo di mediazione.
I genitori vengono incoraggiati ad investire nella mediazione anche dopo una sentenza giudiziaria, poiché la mediazione prende in considerazione i bisogni e gli interessi della famiglia nel lungo termine. Infatti, il ritorno o non ritorno dei bambini nel loro paese di residenza abituale non risolve il conflitto umano tra i genitori, ed è possibile che, nonostante la sentenza del giudice, si verifichi un’ulteriore sottrazione dei bambini, a sua volta traumatica. Dunque, un accompagnamento dei genitori e dei bambini tramite la mediazione permette di ridimensionare le tensioni ed i risentimenti, oltre a trovare soluzioni durevoli (in termini finanziari; geografici, ed comunicativi), incentrate nella realtà della vita di entrambi i genitori.
Nei casi di conflitti familiari internazionali, le convenzioni internazionali, regionali, bilaterali o multilaterali incoraggiano in modo esplicito il ricorso a soluzioni amichevoli ed alla mediazione familiare internazionale. L’esperienza dei servizi di mediazione specializzati dimostra che quest’ultima è efficace anche nei casi altamente conflittuali relativi ai trasferimenti e non ritorni illeciti dei bambini.
Eppure, non sempre la mediazione si conclude con un accordo di mediazione, e non sempre è la soluzione appropriata. Nel caso in cui i mediatori per motivi concreti concludano che, dopo un’iniziale valutazione della situazione con i genitori, la mediazione non ha molte probabilità di successo, lo comunicano prontamente ai genitori per evitare perdite di tempo.
Quando condotta con il sostegno degli strumenti giuridici esistenti, la mediazione offre una possibilità:
- per il genitore che vive lontano, di ricucire i contatti con i propri figli e di passare del tempo con loro;
- di porre fine all’incubo in cui vivono spesso i genitori, i bambini e la famiglia allargata a seguito di un trasferimento o non ritorno illecito;
- di ristabilire la comunicazione e di discutere dei miglior mezzi di cooperazione per l’esercizio della genitorialità;
- di trovare un accordo sul ritorno o non ritorno dei bambini, sulle modalità di visita e di contatto transfrontalieri, oltre alla possibilità di sottoporre l’accordo all’approvazione del tribunale responsabile della procedura di ritorno;
- di terminare rapidamente la lite dei genitori: di fatti, i procedimenti per il ritorno del bambino hanno il solo scopo di ristabilire la situazione iniziale del bambino riconducendolo nel suo paese d’origine, senza affrontare le questioni sulla titolarità del diritto di affidamento, o del luogo di residenza del figlio. Tali questioni sono decise tramite ulteriori procedimenti giudiziari.
Il numero dei casi di trasferimenti e non ritorni illeciti non risolti dimostra che gli strumenti giuridici esistenti tesi a proteggere i bambini interessati dalle liti coniugali internazionali trarrebbero vantaggio da un maggior uso di ulteriori meccanismi che pongono l’accento sulla risoluzione dei conflitti umani.
Si nota altresì che il numero degli accordi di mediazione aumenta quando i genitori si impegnano completamente al cento per cento. Inoltre è dimostrato che i genitori sono soddisfatti dei risultati e degli effetti della mediazione anche quando quest’ultima non è stata in grado di risolvere tutti i problemi della coppia. Per qualsiasi altra testimonianza, è possibile consultare lo studio “Mediation Pilot Scheme” pubblicato da Reunite International Child Abduction Centre (la pagina web esiste solamente in inglese).